DOCUMENTI Disegno di legge costituzionale di modifica degli artt. 57 e 83 della Costituzione

La proposta di riduzione a 25 anni dell’elettorato passivo per il Senato dovrebbe invece essere inserita come emendamento al disegno di legge costituzionale sulla riduzione a 18 anni dell’elettorato attivo per il Senato, già approvato dalla Camera e attualmente all’esame in prima commissione al Senato.

Entro dicembre è prevista la presentazione della nuova proposta in materia elettorale.

BREVE COMMENTO

Con la modifica dell’articolo 57 si vuole cancellare il riferimento dell’elezione dei senatori alla “base regionale”, introducendo una più generica base circoscrizionale. In tal modo si lascia alla legge la determinazione dell’ambito territoriale delle singole circoscrizioni per l’elezione dei Senatori. La ragione è quella di assicurare una rappresentatività plurale anche dopo la riduzione del numero dei senatori nei diversi territori del paese. Si sconta, però, in tal modo la perdita di una delle ragioni di fondo del bicameralismo, che risiede appunto in una prima Camera di rappresentanza nazionale (Camera dei Deputati) e in una seconda che dà voce anche alle istanze regionali. Vero è che il riferimento costituzionale alle regioni non è mai stato sviluppato, ma appare anomalo che scompaia proprio in un momento ove le istanze particolaristiche si stanno sviluppando con fin troppo clamore (vedi l’autonomia differenziata).
Con la modifica dell’articolo 83, invece, si vuole ridurre il numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica. Anche in questo caso la giustificazione è nella riduzione del numero dei parlamentari che scomporrebbe l’equilibrio tra rappresentanti parlamentari e degli enti territoriali. A ben vedere, almeno sino ad ora, le delegazioni regionali non hanno mai costituito problema essendo in sintonia con gli equilibri espressi dal resto del Parlamento in seduta comune.
C’è da temere che si stiano modificando articoli che non siano quelli in grado di riaffermare la centralità del Parlamento, tantomeno di “avviare un percorso per incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e territoriale”, così come stabilito nel programma (linee programmatiche) dell’attuale maggioranza di governo.
In ogni caso la vera partita riguarderò la legge elettorale, che ancora non è alle viste.

 


 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa dei deputati FORNARO, BOSCHI, DEL RIO, GEBHARD, SILVESTRI, CECCANTI, Marco DI MAIO, MACINA.

Modifiche all’articolo 57 della Costituzione in materia di base elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica, nonché modifica dell’articolo 83 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Onorevoli deputati! La presente proposta di legge di revisione della Costituzione contiene alcune importanti modifiche che si rendono oggi indispensabili in vista della prossima, possibile, promulgazione della legge costituzionale recante «Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicata nella GU n. 240 del 12 ottobre 2019.
La riduzione del numero dei parlamentari pone il problema di rappresentatività delle assemblee nei confronti del pluralismo degli interessi territoriali, politici e sociali espressi dal corpo elettorale come anche la questione della funzionalità delle nuove Camere. Un problema ignorato dalla legge 27 maggio 2019, n. 51 che, approvata per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali oggi vigenti in caso di approvazione della revisione costituzionale del numero dei parlamentari, determinerebbe – in assenza di ulteriori interventi legislativi e costituzionali – la formazione di collegi uninominali eccessivamente estesi per il Senato si giungerebbe fino a un milione di abitanti per collegio – e una accentuata discrasia tra le regioni nel rapporto tra seggi da assegnare e popolazione media.
Il presente disegno di legge cerca, innanzitutto, di dare una prima risposta a questi problemi, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentatività dei parlamentari nei confronti della più ampia platea di elettori.
A questo scopo, l’articolo 1 del presente disegno di legge costituzionale è finalizzato a modificare il principio di elezione a base regionale del Senato della Repubblica, introducendo la base circoscrizionale. Si lascia alla legge la determinazione dell’ambito territoriale delle circoscrizioni per l’elezione dei Senatori.
L’articolo 2 tratta l’importante e collegata questione dell’elezione Presidente della Repubblica, per la quale è indispensabile riequilibrare l’incidenza dei delegati regionali nel Parlamento in seduta comune, riducendoli di un terzo in maniera analoga a quanto realizzato per il numero dei parlamentari.
L’articolo 3, infine, subordina l’entrata in vigore della legge alla entrata in vigore della citata legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari. Si prevede, inoltre, che l’applicabilità della disposizione contenuta all’art. 2, riguardante la riduzione dei delegati regionali, sia posticipata alla legislatura successiva all’entrata in vigore della legge. In questo modo la riduzione dei delegati regionali sarà applicata dopo la prima elezione del Parlamento con la nuova composizione.
Queste proposte di modifica costituiscono un primo nucleo di interventi volti ad accompagnare la riduzione del numero dei parlamentari la cui ragione di fondo non può essere il mero «taglio delle poltrone» o una generica riduzione dei costi, ma deve essere inteso come intervento idoneo a salvaguardare la dignità e il ruolo al Parlamento, l’organo costituzionale al centro della nostra democrazia rappresentativa, l’unico eletto direttamente da tutti i cittadini italiani.
In questa prospettiva è auspicabile che si possa realizzare un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione e quindi una larga convergenza parlamentare, su queste modifiche al testo costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1
(Modifica della base elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica)

  1. All’articolo 57 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
    «Il Senato della Repubblica è eletto su base circoscrizionale».

Art. 2
(Delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica)

  1. All’articolo 83 della Costituzione il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:
    «All’elezione partecipano due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».

Art. 3.
(Entrata in vigore e applicabilità)

  1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo all’entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», di cui al comunicato pubblicato nella GU n. 240 del 12 ottobre 2019.
  2. La disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.